Art. 14

Periodo transitorio e abrogazioni

In vigore dal 1 ott 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il presente regolamento si applica agli incarichi di cui all'articolo 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 conferiti sulla base di procedure di gara avviate dopo dell'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, anche se i relativi lavori, opere, servizi, forniture siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto previsto dall', comma 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
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