Art. 3
Comorbilità
In vigore dal 12 lug 2025
1. Quando, nella stessa persona, vi è la contemporanea presenza di una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che costituiscono lo specifico oggetto della sperimentazione ai sensi dell', comma 1, lett. b), l'accertamento dell'invalidità civile avviene:
a) secondo i criteri di cui agli allegati 1, 2 e 3, e relative schede tecniche, per le patologie oggetto della sperimentazione, indicate all', comma 1, lett. b);
b) ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la percentuale complessiva di invalidità civile è determinata applicando i criteri di cui alla prima parte della «Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti» allegata al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.
3. Nei casi di cui al comma 1, il livello di sostegno di cui all', comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pari a quello più elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle patologie.
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