Art. 3
Autogestione
In vigore dal 13 mar 2025
1. I soggetti individuati dall', comma 2, lettera b), possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto. Il referente per l'attuazione del progetto di vita trasmette ai soggetti pubblici di cui all'articolo 26 comma 7, del decreto legislativo la richiesta di autogestione del budget di progetto e partecipa alla relativa istruttoria interloquendo, ove necessario, con i medesimi soggetti.
2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta tenuto conto della situazione di contesto della persona e anche:
a) della eventuale disponibilità di strumenti aggregativi della spesa che agevolino l'acquisizione delle corrispondenti risorse;
b) della efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della autogestione;
c) del principio dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
3. I soggetti di cui al comma 2 comunicano l'accoglimento o il diniego della richiesta al referente per l'attuazione del progetto di vita.
4. Gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2 intervengono nel rispetto dei termini dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Gli eventuali dinieghi della richiesta sono motivati, avuto riguardo alla situazione di contesto e agli indici di cui al comma 2.
Storico versioni
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