Art. 14
Revisione e revoca dell'autogestione
In vigore dal 13 mar 2025
1. L'autogestione può essere oggetto di revisione a cura dell'Unità di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo, su proposta del referente per l'attuazione, al fine di:
a) aumentare le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione;
b) ridurre le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione, nel caso di cui agli ;
c) revocare, anche in parte, l'autogestione nel caso di cui all'.
2. In caso di revoca, le prestazioni sono erogate direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:consiglio.dipartimento.disabilita.favore.ministri.persone.politiche.presidenza:decreto:2025-01-14;17#art-14