Art. 2

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

In vigore dal 10 dic 2024
1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati. 3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui all' .
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