Art. 4
Bando di concorso
In vigore dal 21 ago 2024
1. Il bando nazionale, adottato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero secondo le disposizioni di cui agli articoli 420 e seguenti del Testo unico, definisce le modalità attuative e integrative delle disposizioni di cui al presente regolamento e indica, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformità all';
b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di quanto previsto dall';
c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti di cui all'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico tenuto conto di quanto previsto dall' del presente regolamento;
e) l'indicazione e la priorità degli eventuali ulteriori titoli di cui all', comma 2, lettera d), del d.P.R.;
f) le modalità di versamento del diritto di segreteria posto a carico dei candidati in misura pari a 100,00 euro a parziale copertura delle spese della procedura concorsuale;
g) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell';
h) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli , assicurando la pubblicità della prova orale;
i) la modalità di dichiarazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento;
l) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale e al prosieguo della medesima, fermo restando quanto previsto all' del presente regolamento;
m) i documenti richiesti per l'assunzione;
n) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell', comma 1, del d.P.R., il bando è pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo 35-ter del Testo unico del pubblico impiego.
Storico versioni
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