Capo I
Art. 8
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
In vigore dal 18 giu 2024
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all', sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneità di cui all', comma 1, lettera b), sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attività di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all', comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneità psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2024-04-02;72#art-8