Capo I
Art. 1
Modalità di accesso al ruolo
In vigore dal 18 giu 2024
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli ;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e successivi, disciplinanti l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2020;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali marittimi, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Considerato che, a norma del comma 6 dei suddetti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e della prova di fine corso;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, e successive modificazioni;
Udito il parere n. 1573 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 novembre 2023;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2862 in data 15 marzo 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, qualora ad esito delle procedure selettive interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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