Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 6 apr 2024
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, è consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2024
Il Ministro: Salvini
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 574
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-02-01;34#art-2