Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188

In vigore dal 4 apr 2024
1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) al preambolo: 1) il quarto «Visto» è sostituito dal seguente: «Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 45;»; 2) il quinto «Visto» è sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";»; 3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi; 4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse; 5) dopo l'ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi: «Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; c) all', comma 1: 1) alla lettera a), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e dopo le parole «Codice dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; 2) alla lettera c), la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente «progetto»; d) all': 1) al comma 1, le parole «113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice»; 2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici», «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»; 3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»; 4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»; 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.»; 6) al comma 6, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e le parole «a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara» sono soppresse; 7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: «per le attività connesse all'affidamento del contratto»; e) all'articolo 3: 1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»; 2) al comma 2, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»; 4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue: a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto; c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente; d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico. 5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue: a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento; c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.»; 5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «45, comma 8»; 6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»; f) all'articolo 4: 1) al comma 1, il numero «31» è sostituito dal seguente: «15»; 2) al comma 2, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45»; g) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 4) al comma 4 le parole «di gara» sono sostituite con le seguenti: «della procedura di affidamento»; h) all'articolo 7: 1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione»; 2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione; c-ter) per le attività di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente; c-quater) per le attività di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;»; 3) alla lettera d) le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non è prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.»; i) all'articolo 8, comma 1, il numero «113» è sostituito dal seguente: «45»; l) all'articolo 11: 1) al comma 1, la parola «gara» è sostituita dalle seguenti: «della procedura di affidamento»; 2) al comma 3, il numero «3» è sostituito dal seguente: «2»; 3) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento.»; 4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.». m) all'articolo 12, il comma 3 è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 2024 Il Ministro: Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 728
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