Art. 18

Modifiche all'articolo 26 del regolamento

In vigore dal 30 gen 2024
1. All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle parole: «Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico»; b) al secondo e al terzo periodo, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore amministrativo».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2024-01-08;3#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo