Art. 2
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 20 feb 2024
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2023
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-12-13;227#art-2