Art. 1
Oggetto
In vigore dal 15 nov 2023
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l', comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» che inserisce il «Capo-bis - Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"»;
Visto l'articolo 12-sexies del predetto Capo I-bis che stabilisce: «L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell', commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 331 in data 18 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01272/2023, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;
Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 10 ottobre 2023;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 23 ottobre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
b) i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
c) le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
e) le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
f) le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare;
g) il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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