Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 dic 2023
1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo stoccaggio di GNL, che sono già in possesso di un codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono effettuare l'attività di cui all', comma 1, lettera d-bis), del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti di misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa documentazione non sia già in possesso della medesima Agenzia.
2. I soggetti già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che intendono effettuare l'attività di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-quater, comma 2, del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa non sia già in possesso della medesima Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-05;171#art-2