Art. 9
Monitoraggio
In vigore dal 16 set 2023
1. Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all', comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.
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