Art. 3
Ambito di applicazione ed esclusioni
In vigore dal 16 set 2023
1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.
2. La conformità di cui al comma 1 è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 è munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalità di cui all', comma 5.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-07-10;119#art-3