Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso

In vigore dal 1 mar 2023
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell' della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 45; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell', commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno 2022, che, ai sensi degli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato italiano paralimpico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022; Adotta il seguente regolamento: Modalità di accesso e bando di concorso 1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avviene mediante concorso pubblico per titoli, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Al concorso possono partecipare atleti, cittadini italiani, riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei limiti di età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del più alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2021. 4. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it 5. Nel bando di concorso sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse; b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle Federazioni sportive di riferimento; c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; f) le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione, relativa ai titoli di cui all'; g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso; h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all' e i termini e le modalità della loro presentazione; i) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. 6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-12-12;210#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo