Art. 3
Individuazione delle attività caritatevoli
In vigore dal 23 nov 2022
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale, di cui all', comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui al citato , comma 1, lettera l);
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, di cui al citato , comma 1, lettera n);
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato , comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato , comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui al citato , comma 1, lettera u);
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di cui al citato , comma 1, lettera y).
Storico versioni
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