Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 29 dic 2022
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c); Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi; Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico provvedimento, nonché di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati; Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui è stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo; Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9 novembre 2021; Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell', comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell', comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.
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