Capo V
Art. 59
Cause di esclusione dai concorsi
In vigore dal 22 nov 2022
1. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande hanno riportato, nell'ultimo biennio:
a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
b) sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-59