Art. 3

Avvicendamento nei rapporti attivi e passivi

In vigore dal 15 dic 2022
1. Nei rapporti attivi e passivi definitivi e in corso tra gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, e tra la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista, si avvicendano, rispettivamente, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. 2. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, su proposta formulata dal Comitato centrale, d'intesa con la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui al successivo , comma 1, definisce la disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e i consigli direttivi degli ordini territoriali ad essa afferenti attuano l'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine di quarantacinque giorni dalla definizione della disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 2.
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