Art. 4
Omologazione
In vigore dal 1 ott 2022
1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica è presentata presso un servizio tecnico, in conformità alle disposizioni di cui all' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui agli allegati A o B al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, in base alla categoria di veicolo.
2. A seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneità esperita, a seconda della categoria di veicolo, in base ai criteri e alle procedure riportati negli allegati D ed E, ogni sistema di riqualificazione elettrica è omologato, con estensioni di omologazione di cui all', comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con riferimento agli elementi definiti essenziali nell'allegato I/a del medesimo decreto, in relazione a una o più famiglie di veicoli.
3. A ciascun sistema di riqualificazione elettrica omologato è assegnato un numero ai sensi dell', comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.
4. A conclusione della procedura di cui al presente articolo, la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello di cui all'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-07-26;141#art-4