Art. 10

Disposizioni finali

In vigore dal 1 ott 2022
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è abrogato. 2. L'eventuale aggiornamento delle omologazioni già rilasciate ai sensi del decreto di cui al comma 1 è effettuato utilizzando le schede informative di cui al presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2022 Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg.n. 1, foglio n. 2419
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Disposizioni finali (Art. 10 Regolamento recante: «Sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1, ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».) — Testo vigente | Portale Normativo