Allegato A
Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 5 nov 2022
- Esclusioni
La Società non è obbligata per:
a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Società si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
b) danni cagionati da normale assestamento;
c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice;
e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;
h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all';
i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'indennizzo dovuto;
l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile;
m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % per cento dell'indennizzo dovuto;
n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell', primo comma, da fulmine, da caduta di aerei;
o) danni verificatisi in occasione di terremoto;
p) danni da forza maggiore;
q) danni da azioni di terzi;
r) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
s) danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art.1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-2