Art. 1
Lavori del Comitato di sicurezza finanziaria
In vigore dal 22 giu 2022
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;
Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modificazioni che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1686/2016 del Consiglio del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e successive modificazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 849/2015/UE e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l', comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, laddove è stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del medesimo Comitato di sicurezza finanziaria, siano disciplinati il funzionamento del Comitato nonché le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del sopracitato articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e in particolare l'articolo 5, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/849/UE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché il regolamento 847/2015/UE del Parlamento e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2010, n. 203, recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell', comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 5-bis comma 3;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
Visto in particolare l', della suddetta legge 28 luglio 2016, n. 153, che ha introdotto nel codice penale nuove norme per la repressione delle condotte di terrorismo;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 e in particolare l'articolo 6 che modifica il citato decreto legislativo n. 109 del 2007;
Visto in particolare l'articolo 6, del suddetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che nel modificare il decreto legislativo n. 109 del 2007 è intervenuto tra l'altro sulla disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria;
Tenuto conto delle risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Tenuto conto, in particolare, delle risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006, n. 1735/2006, n. 1822/2008, n. 1904/2009, n. 1988/2011, n. 1898/2011, n. 2083/2012, n. 2133/2014, n. 2170/2014, n. 2178/2014, n. 2195/2014, n. 2199/2015, n. 2214/2015, n. 2249/2015, n. 2253/2015, n. 2309/2016, n. 2322/2016, n. 2331/2016, n. 2341/2017, n. 2347/2017, n. 2354/2017, n. 2369/2017, n. 2370/2017, n. 2379/2017, n. 2395/2017, n. 2396/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1540/2004 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto delle risoluzioni n. 1696/206, n. 1718/2006, n. 1737/2006, n. 1747/2007, n. 1803/2008, n. 1887/2009, n. 1929/2009, n. 2087/2013, n. 2094/2013, n. 2224/2015, n. 2207/2015, n. 2231/2015, n. 2270/2016, n. 2321/2016, n. 2270/2016, n. 2371/2017, n. 2375/2017, n. 2397/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 17 dicembre 2020;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota 11502 del 3 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Lavori del Comitato di sicurezza finanziaria
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, d'ora in poi denominato «Comitato», di cui all', comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, mediante convocazione diramata dalla segreteria tecnica e con invio dell'ordine del giorno formato dal Presidente.
2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa preventivamente il supplente che, in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce nelle riunioni con diritto di voto.
3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna amministrazione.
4. Il Comitato è regolarmente costituito in riunione con la presenza di almeno i due terzi delle amministrazioni che vi sono rappresentate. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ciascuna amministrazione partecipa alla riunione esprimendo un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.
6. Acquisiti o comunque disponibili tutti gli elementi informativi su un determinato argomento, quando il presidente ritiene necessario assicurare la tempestiva conclusione dei lavori può disporre una deliberazione adottata mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata, avente ad oggetto una sua proposta. La proposta del presidente si intende approvata con la risposta di almeno i due terzi dei componenti e con il consenso espresso dalla maggioranza dei componenti che abbiano trasmesso una risposta entro il termine stabilito dal presidente, comunque non inferiore a dodici ore. Il termine è comunicato a tutti i componenti, nella stessa forma, insieme al testo della proposta, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La deliberazione può sempre essere rimessa ad una riunione in presenza del Comitato, da convocare entro quarantotto ore successive alla richiesta in tal senso avanzata da uno dei componenti, entro il termine stabilito dal presidente per la risposta, mediante messaggio di posta elettronica certificata e comunicata agli altri componenti nella stessa forma.
7. Il processo verbale di ciascuna riunione del Comitato è approvato entro la riunione successiva e firmato dal Presidente e dal segretario.
8. La Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze assicura le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
9. La segreteria tecnica del Comitato cura la sicurezza dei flussi informativi, anche mediante la definizione delle necessarie e idonee procedure.
10. Ai componenti del Comitato, sia effettivi che supplenti, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
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