Art. 12

Attestazioni del gestore della piattaforma

In vigore dal 21 giu 2022
1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto-legge, le attestazioni relative: a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento associato allo IUN; b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data e ora dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o che sia stato eletto ai sensi dell'articolo 26, comma 5, lettere b) o c), del decreto legge; c) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; d) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge; e) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma; g) alla data e ora di ripristino delle funzionalità della piattaforma; h) alla conformità all'originale della copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge. 2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l'autenticità l'integrità e l'immodificabilità Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).
Storico versioni

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