Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 13 gen 2022
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. 2. Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall', commi 4, 5 e 6. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Università e i soggetti di cui all', comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato. 4. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all', dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2021-12-14;226#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo