Art. 1
In vigore dal 15 gen 2022
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593, recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa», come modificato dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 159;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Ritenuto necessario adeguare le procedure per la concessione di premi e contributi alle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri n. 132850 del 23 settembre 2021, riscontrata con nota 11117 del 30 settembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono soppresse;
b) all', comma 2, dopo le parole «Le domande» sono inserite le seguenti: «sono presentate secondo le modalità ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e»;
c) all'articolo 5, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza.
L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.»;
d) all'articolo 5, comma 3, le parole «e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «disposti con le procedure di cui al comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2021-11-18;236#art-1