Art. 2
In vigore dal 14 gen 2022
1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all', agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC è attribuito esclusivamente il punteggio attività, previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all', comma 1, del decreto.
2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall' del decreto, come accertati ai sensi del successivo , comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 è subordinata a condizione che gli interventi:
a) siano definiti positivamente;
b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all' del decreto.
3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialità/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto.
4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attività connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all', comma 2, del decreto.
Storico versioni
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