Art. 1
In vigore dal 14 gen 2022
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale è stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC);
Visto, in particolare, l', comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»;
Visto l', comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attività di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «è incrementato di 5 milioni di euro»;
Visto l'ultimo periodo del medesimo , comma 480, della legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Ritenuta la necessità di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all', comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2021-09-29;232#art-1