Capo I

Art. 6

Tracciabilità

In vigore dal 10 nov 2021
1. Il sistema telematico integra apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate. 2. Per le finalità del comma 1, il sistema telematico prevede la creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il soggetto che l'ha effettuata e la data e l'ora di esecuzione. 3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti nelle regole tecniche di cui all', comma 2.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2021-08-12;148#art-6

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