Art. 2
Modalità di attuazione
In vigore dal 20 ott 2021
1. Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione di cui all' attraverso l'adozione di misure che, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche forme di maggiore tutela per la popolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2021-07-16;136#art-2