Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l' riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Considerata la necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche all'
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All' del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»;
d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse e, alla lettera b), le parole «in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice»;
e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole «devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «è inviato»;
f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;
Storico versioni
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