Art. 4
Prove di esame
In vigore dal 15 lug 2021
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia della contabilità di Stato.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto dell'Unione europea;
c) scienze delle finanze;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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