Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

In vigore dal 23 set 2020
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della prova scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche quando è prevista la sola prova orale. 2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi. 4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale.
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Valutazione della prova attitudinale (Art. 6 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.) — Testo vigente | Portale Normativo