Capo II
Art. 6
Prove di esame
In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elementi di costruzioni e dissesti statici, con particolare riferimento alla progettazione di opere provvisionali;
b) elementi di meccanica e macchine;
c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
d) elementi di elettrotecnica;
e) elementi di chimica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di fisica e chimica, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
b) elementi di topografica;
c) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
e) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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