Capo II

Art. 7

Titoli e anzianità di servizio

In vigore dal 3 lug 2020
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianità di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50 1. scienze e tecnologie informatiche (L-31); 2. ingegneria dell'informazione (L-8); 3. scienze matematiche (L-35); 4. scienze e tecnologie fisiche (L-30); b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25; c) lauree magistrali ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50 1. fisica (LM-17); 2. informatica (LM-18); 3. ingegneria dell'automazione (LM-25); 4. ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 5. ingegneria informatica (LM-32); 6. matematica (LM-40); 7. sicurezza informatica (LM-66); 8. tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91); d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75; e) master universitario di I livello: punti 0,20; f) master universitario di II livello: punti 0,30; g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50; h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni. 3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea. 4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori informatici. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non è valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente. 5. A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso. 6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2020-04-30;57#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo