Art. 4

Prove di esame

In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto di entrambe le prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) traumatologia e medicina di urgenza; b) semeiotica medica e chirurgica; c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) medicina del lavoro; g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi; i) elementi di medicina dello sport; l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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