Art. 4
Disposizioni per la tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS
In vigore dal 14 ago 2020
1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS, nonché la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) è fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;
c) agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;
d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all', comma 4;
e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.
Storico versioni
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