Art. 2

Ambito di competenza professionale

In vigore dal 5 lug 2020
1. È iscritto nella sezione A dell'elenco di cui all' l'ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca. 2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ingegnere biomedico e clinico è legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificatamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione. 3. È iscritto nella sezione B dell'elenco di cui all' l'ingegnere biomedico e clinico iunior che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implichino l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
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Ambito di competenza professionale (Art. 2 Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.) — Testo vigente | Portale Normativo