Capo I

Art. 2

Carta elettronica

In vigore dal 1 apr 2021
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro. 2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall' e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'. 4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall', comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall', comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160..

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Pro

urn:nir:attivita.beni.culturali.i.ministero.turismo:decreto:2019-12-24;177#art-2

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