Capo III

Art. 12

Disposizioni finali

In vigore dal 5 mar 2020
1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida ai fini del presente decreto. La continuazione dell'attività di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 dicembre 2019 Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 223
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