Art. 3
Condizioni per il rilascio del logo {No Slot}
In vigore dal 17 apr 2020
Condizioni per il rilascio del logo «No Slot»
1. L'utilizzo del logo è consentito unicamente ai soggetti di cui all' che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2019-12-20;181#art-3