Art. 3

Disposizioni particolari

In vigore dal 25 gen 2020
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di età è elevato a trentasette anni. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni. 2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di età. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-05;167#art-3

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Disposizioni particolari (Art. 3 Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo