Capo III
Art. 5
Verifica dei requisiti
In vigore dal 25 gen 2020
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso di perdita dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dopo l'immissione in ruolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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