Capo III

Art. 5

Verifica dei requisiti

In vigore dal 25 gen 2020
1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso di perdita dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dopo l'immissione in ruolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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Verifica dei requisiti (Art. 5 Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo