Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

In vigore dal 23 lug 2019
1. Ai fini dell' e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
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Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (Art. 3 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo