Art. 2

Clausola di mutuo riconoscimento

In vigore dal 16 ago 2019
1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2019 Il Ministro: Grillo Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2019-05-09;72#art-2

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