Art. 5
Contenuti minimi della relazione di riferimento
In vigore dal 10 set 2019
1. La relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2.
2. Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.
3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2019
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2917
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-04-15;95#art-5