Capo II

Art. 9

Partite di giro

In vigore dal 17 nov 2018
1. Le partite di giro comprendono: a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio; b) la dotazione del fondo economale di cui all'.
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