Titolo II

Art. 28

Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse

In vigore dal 17 nov 2018
Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse 1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi. 2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento. 3. La gestione dei convitti e degli educandati è condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
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